the wine tourism welcoming

 

 
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Statute of the National Association Wine Tourism Movement

TITOLO I – (GENERALITA’)

Art.1 (Denominazione e durata)

1. L’Associazione denominata “MOVIMENTO TURISMO DEL VINO” (di seguito, l’”Associazione”) è retta dalle norme del presente Statuto.
2. L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Nazionale.

Art.2 (Sede)

1. L’Associazione ha sede in Roma presso la sede dell’Unione Italiana Vini, alla via G. B. De Rossi 15/A.
2. L’Assemblea degli associati potrà istituire rappresentanze nel territorio nazionale ed all’estero.

Art.3 (Oggetto e finalità)

1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di promozione e sviluppo del turismo del vino; in particolare promuove la visita e la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola; promuove le attività formative ed informative rivolte ai consumatori, operatori turistici, dell’ospitalità e in generale economici, singoli o associati, sulle produzioni vitivinicole dei territori italiani quali, a titolo esemplificativo: le visite guidate ai vigneti, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali e degli oggetti e materiali ad esse attinenti.
2. L’Associazione raggruppa soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 nei territori di propria competenza.
3. L’Associazione opera sia coordinando le attività dei singoli associati territoriali, sia dei soci di questi, organizzando eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere territoriale, nazionale ed internazionale, anche costituendo o partecipando alla costituzione di associazioni temporanee o società consortili aventi le medesime finalità, così come di club per l’affiliazione libera di terzi, non soci, privati amanti del vino, attraverso le quali promuovere e diffondere la cultura del vino e dell’enoturismo.
4. Essa contribuisce alla attuazione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo dell’enoturismo e favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall’Unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando allo sviluppo di queste.

TITOLO II – (ASSOCIATI)

Art.4 (Ammissione – Qualifica di Associato)

1. Possono essere ammessi come associati, con delibera dell’Assemblea Nazionale, i soggetti senza fini di lucro, con scopo sociale analogo a quello dell’Associazione e che ricomprenda in ogni caso lo sviluppo dell’enoturismo nel rispettivo territorio, costituiti in forma di associazioni o di consorzi di aziende produttrici di vino e/o distillati che svolgono attività di accoglienza enoturistica come attività accessoria.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono affiliare, senza la qualifica di soci, enoteche, alberghi, ristoranti, produttori di eccellenze gastronomiche tipiche dei rispettivi territori e diverse dai vini, tour operator, agenzie di viaggio, aziende agrituristiche, associazioni e consorzi, giornalisti e in generale soggetti che svolgano attività attinenti al settore enoturistico.
3. Non più di un soggetto a carattere territoriale per ciascuna regione italiana, o per ciascuna provincia autonoma italiana, potrà essere ammesso come associato. 4. I soggetti di cui al primo comma che intendono associarsi devono farne domanda all’Associazione allegando il proprio statuto, redatto secondo i principi definiti dall’Associazione.
5. Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti emanati dall’Assemblea Nazionale e delle indicazioni programmatiche dell’Assemblea Nazionale.

Art.5 (Diritti ed obblighi degli associati)

1. L’Associazione è ispirata a principi di democrazia e di partecipazione tutti gli associati alla vita associativa sulla base dei diritti e doveri definiti attraverso le norme che regolano l’ordinamento interno dei propri organi e delle attività. 2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno emanati dall’Assemblea Nazionale. 3. Non oltre il trenta aprile di ciascun anno gli associati dovranno comunicare all’Associazione l’elenco dei propri soci, anche ai sensi dell’articolo 8.4; dovranno altresì comunicare senza ritardo all’Associazione le modifiche ai propri statuti e regolamenti, nonché i rinnovi delle cariche sociali. 4. Non oltre il trenta aprile di ciascun anno gli associati dovranno corrispondere la quota associativa annuale (la “Quota”).

Art.6 (Sospensione, esclusione e recesso)

1. L’estinzione della persona giuridica determina la perdita per la stessa della qualifica di associato dell’Associazione e di tutti i diritti a questa connessi.
2. L’Associazione, con delibera dell’Assemblea Ordinaria, potrà sospendere fino a dodici mesi un associato che tenga un comportamento contrario alle finalità dell’ente, o contravvenga alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati o, infine, non corrisponda la Quota.
3. La sospensione ai sensi del comma 2 che precede non fa venir meno gli obblighi dell’associato nei confronti dell’Associazione.
4. Nei casi più gravi, l’Associazione, con delibera dell’Assemblea Ordinaria, potrà escludere un associato che tenga un comportamento gravemente lesivo delle finalità dell’ente e contravvenga ripetutamente alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati.
5. Gli associati che non intendano accettare la sospensione o l’esclusione dall’Associazione potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione.
6. Ciascun associato ha diritto di recedere dall’Associazione, con effetto dal 31 dicembre dell’anno in corso, dandone comunicazione in forma scritta non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
7. Il recesso comunicato oltre la data prevista al comma precedente non avrà effetto sino al 31 dicembre dell’anno successivo.
8. La sospensione, l’esclusione e il recesso comportano l’immediato divieto di uso, a qualsiasi titolo, dei marchi e del nome dell’Associazione.

TITOLO III

Art.7 (Organi)

Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli Organi sociali non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione degli associati.

Art.8 (Assemblea Nazionale - composizione e competenze)

1. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.
2. L’Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
3. Ciascun associato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio presidente pro tempore o, in caso di impedimento di questi, con delega, da un componente del consiglio o membro della segreteria della persona giuridica associata o da un altro associato non più di due volte nel triennio.
4. Ogni associato che avrà pagato la totalità delle quote associative ai sensi dell’Art. 5.4 avrà diritto ad esprimere in Assemblea Nazionale, in proprio o per delega, tanti voti - Diritti di Voto - quanti sono i propri associati comunicati ai sensi dell’articolo 5.3 o il proprio voto capitario nei casi previsti dagli artt. 9.8 e 9.9.
5. L’Assemblea ordinaria:
a. determina gli indirizzi dell’Associazione ed emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;
b. approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria il bilancio preventivo;
c. elegge il Presidente e il Vicepresidente;
d. elegge il Comitato Esecutivo;
e. elegge il Collegio dei Probiviri e, eventualmente, il Collegio dei Revisori;
f. approva i regolamenti interni e delibera su ogni argomento sottoposto ad essa dal Comitato Esecutivo;
g. determina, su proposta del Comitato Esecutivo, la Quota e gli eventuali contributi straordinari;
h. delibera sulla sospensione ed esclusione degli Associati.
6. L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sulla proposta di scioglimento dell’Associazione;
c. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.9 (Assemblea Nazionale – convocazione, validità e deliberazioni)

1. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno.
2. L’Assemblea Nazionale è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Comitato Esecutivo o da non meno di tre associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Vicepresidente o, se nominato, il Presidente del Collegio dei Revisori. In mancanza la convocazione può essere fatta dall’associazione prima firmataria della richiesta.
4. La convocazione dell’Assemblea Nazionale è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data della riunione.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data - diversa dalla precedente -, dell’ora e del luogo della seconda convocazione; deve infine contenere l’indicazione del numero di associati aventi diritto al voto e del numero degli associati di questi comunicati ai sensi dell’articolo 5.3.
6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Diritti di Voto ai sensi dell’articolo 8.4 e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Diritti di Voto presenti o rappresentati.
7. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Diritti di Voto presenti ai sensi dell’articolo 8.4.
8. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 8.4;
9. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 8.4, salvo nel caso di scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio in cui delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
10. La delibera in caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell’Associazione è redatta per atto pubblico.

Art.10 (Presidente)

1. L’Assemblea Nazionale degli associati nomina un Presidente che sia produttore di vini scelto tra gli associati delle Associazioni regionali.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con poteri di firma, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento esecutivo.
4. Il Presidente:
a. promuove, coordina e controlla l’attività dell’Associazione;
b. cura e coordina i rapporti con gli associati;
c. presiede le Assemblee;
d. presiede il Comitato Esecutivo;
e. firma il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Nazionale;
f. firma la relativa relazione finanziaria
g. dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo.
5. Il Presidente inoltre svolge una funzione di raccordo con le istituzioni nazionali, con l’intento di collaborare all’orientamento e alla regolamentazione normativa del turismo enogastronomico.
6. Al Presidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea Nazionale.

Art.11 (Vicepresidente)

1. L’Assemblea Nazionale degli associati nomina un Vice-Presidente che sia produttore di vini scelto tra gli associati delle Associazioni regionali.
2. Il Vicepresidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente ne assume la funzione, salvo quanto previsto all’articolo 12.14.
5. Al Vicepresidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea nazionale.

Art.12 (Comitato Esecutivo)

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente dell’Associazione, da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall’Assemblea Nazionale tra i Presidenti delle persone giuridiche associate ed è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi il Comitato Esecutivo nomina il presidente della riunione.
3. Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea Nazionale.
4. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Comitato Esecutivo:
a. predispone e presenta all’Assemblea Nazionale il Bilancio consuntivo e preventivo;
b. convoca e determina l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale;
c. realizza le iniziative nazionali;
d. predispone i Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
e. vigila sull’uso dei marchi dell’Associazione da parte degli associati;
f. provvede a dare esecuzione agli indirizzi operativi formulati dall’Assemblea Nazionale.
6. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o, comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Presidente o, in caso di sua assenza o inattività, il Vicepresidente, convoca il Comitato Esecutivo non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi non oltre quindici giorni dalla convocazione. In mancanza la convocazione può essere fatta dai consiglieri richiedenti.
8. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso non oltre cinque giorni prima della data della riunione.
9. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
10. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito quando interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
12. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
13. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Esecutivo, lo stesso può procedere alla cooptazione da far ratificare alla successiva Assemblea Nazionale.
14. Il componente del Comitato Esecutivo che non intervenga a tre riunioni consecutive è ritenuto dimissionario e il Comitato Esecutivo può procedere alla sua sostituzione ai sensi dell’Art. 12.13.
15. Qualora si verifichi la vacanza di almeno la metà dei suoi componenti, l’intero Comitato Esecutivo s’intende decaduto e deve procedersi, ai sensi dell’articolo 8.5.c, alle nuove nomine.

Art.13 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale, con scrutinio segreto; deve controllare e garantire l’applicazione dello Statuto e redimere i contrasti sorti in seno all’Associazione.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono scelti tra personalità di comprovata autorevolezza.
3. Il Collegio elegge nel suo seno un presidente, il quale ha il compito di convocare le riunioni ed è il destinatario delle comunicazioni dell’Assemblea dei Soci e degli associati.
4. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere il suo giudizio non oltre due mesi dal momento in cui gli è chiesto, dandone notizia per iscritto alle parti aventi causa ed all’Assemblea Nazionale.

Art.14 (Collegio dei Revisori)

1. Se nominato, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra non soci.
2. Un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni ed esercita i poteri previsti dalla legge; in particolare redige una relazione illustrativa del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori assiste alle adunanze dell’Assemblea Nazionale.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO IV – (PATRIMONIO)

Art.15 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
3. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.16 (Marchio)

Nello svolgimento della propria attività e per la promozione delle proprie manifestazioni, l’Associazione e gli associati utilizzano i marchi approvati dall’Assemblea, nel rispetto del regolamento.
I marchi dell’Associazione non potranno essere usati, né dagli associati, né dall’Associazione, per scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto, dai regolamenti o da direttive emanate dall’Assemblea Nazionale.
Nessun soggetto potrà usare tali marchi senza l’autorizzazione scritta dell’Assemblea Nazionale, secondo le modalità da essa stabilite.

Art.17 (Esercizio Finanziario)

1. L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il Comitato Esecutivo redige il conto consuntivo relativo all’esercizio precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

TITOLO V – (SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.18 (Scioglimento)

L’Assemblea Straordinaria che deliberi lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 8.7 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ha l’obbligo di devolvere il patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti o istituzioni senza finalità di lucro che curino lo sviluppo e la diffusione dell’enoturismo.

Art.14 (Regional Associations)

Agreed upon by the National and Regional Associations. The Regional Associations are created as non-profit and without legal representation from one same region, has as its purpose to develop wine tourism in its own territory autonomously and with its own administrative bodies. Each Regional Association is regulated by its own Statute, drawn up according to Art. 4 of this Statute. Each Regional Association, albeit associated with the National Association “Wine Tourism Movement”, has and maintains its own financial and administrative autonomy and is responsible for its own management by its own governing bodies to all civil, administrative and fiscal effects. The Regional Associations are however obliged to be aware of and implement this Statute and all the Regulations that shall be declared by the National Assembly of Members. All the initiatives and activities approved by the National Assembly of Members constitute priorities chosen by the Regional Associations and their associates which they must obligatorily abide by within the limits of their own financial situations. The minimum governing bodies of each Regional Association are:
· Regional Assembly of Members;
· President.
Each Regional Association is obliged to notify the National Association of:
· the list of Members at the time it becomes part of the National Association;
· any changes, either in the structure of the association or the administration, which occur within thirty days from the effective date;
· notifications about their own goals and initiatives.

TITLE IV – (ASSETS)

Art.15 (Assets)

The assets of the Association come from the following:
a) fees and contributions by the associates;
b) inheritances, donations and bequests;
c) grants from national and regional levels of government, local authorities, public institutions or authorities including those which sponsor specific and documented programs as reflected in the Statute;
d) contributions by the European Union and international organizations;
e) income from services rendered;
f) from the transfer of goods and services by associates and third parties, even through economic activity of a commercial, artisan or agricultural nature, as an auxiliary or subsidiary and, in any case, consistent with realizing institutional goals;
g) voluntary donation by associates or third parties;
h) income from promotional initiatives for the purpose of financing, such as parties and applications for awards;
i) other income consistent with the Association’s goals for the social promotion of associations. The Association is prohibited from distributing, even indirectly, any income or surplus however deemed, as well as funds, reserves or capital during the existence of the Association. It is obliged to use the income or surplus for the creation of institutional activities and to be directly connected to such activities.

Art.16 (Trademark)

The Association, in carrying out its activities and for the promotion of its own events, shall use the trademarks attached to this Statute. The trademark and/or trademarks of the Association may not be used by any member of the Association for purposes that are not expressly authorized by the norms of this Statute and Regulations or by the directives of the National Association of Members. No other individual person, company or association may use such trademarks without the written authorization and permission given by the National Association of Members according to the procedures established by the same.

Art.17 (Financial Year)

The Financial year commences on the 1st (first) day of January and closes on the 31st (thirty-first) of December of every year. After the closing of the financial year, the Executive Committee prepares the Financial Statement and within the month December of that year must present the estimated Budget for approval by the Assembly.

TITLE V – (CESSATION AND GENERAL REGULATION/ORDER)

Art.18 (Cessation)

In case of cessation, the deliberating Assembly, according to Art. 8, shall appoint one or more liquidators and is obliged to transfer any available assets to one or more authorities or institutions that are non-profit within the field of wine tourism, having consulted the inspection authority according to Art. 3, comma 190 of Law 662/96, except if otherwise established by the law.

Art.19 (Regulations)

The Assembly of Members, should they be required by the Association, shall prepare Executive Regulations.

Art.20 (Deferment)

For anything that may not be covered by this Statute, the Civil Code and any other relevant law shall be applied.