Statuto Associazione Nazionale Movimento Turismo del Vino
TITOLO I – (GENERALITA’)
Art.1 (Denominazione e durata)
1. L’Associazione denominata “MOVIMENTO TURISMO DEL VINO” (di seguito, l’”Associazione”)
è retta dalle norme del presente Statuto.
2. L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell’Assemblea Nazionale.
Art.2 (Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma presso la sede dell’Unione Italiana Vini, alla via G. B. De
Rossi 15/A.
2. L’Assemblea degli associati potrà istituire rappresentanze nel territorio nazionale ed
all’estero.
Art.3 (Oggetto e finalità)
1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di promozione e
sviluppo del turismo del vino; in particolare promuove la visita e la valorizzazione dei
luoghi di produzione del vino al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare
prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola; promuove
le attività formative ed informative rivolte ai consumatori, operatori turistici,
dell’ospitalità e in generale economici, singoli o associati, sulle produzioni vitivinicole dei
territori italiani quali, a titolo esemplificativo: le visite guidate ai vigneti, alle cantine, le
visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia
e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere
didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa
la vendemmia didattica; i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni
vitivinicole aziendali e degli oggetti e materiali ad esse attinenti.
2. L’Associazione raggruppa soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 nei territori
di propria competenza.
3. L’Associazione opera sia coordinando le attività dei singoli associati territoriali, sia dei
soci di questi, organizzando eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio,
corsi formativi ed altre attività a carattere territoriale, nazionale ed internazionale, anche
costituendo o partecipando alla costituzione di associazioni temporanee o società
consortili aventi le medesime finalità, così come di club per l’affiliazione libera di terzi,
non soci, privati amanti del vino, attraverso le quali promuovere e diffondere la cultura
del vino e dell’enoturismo.
4. Essa contribuisce alla attuazione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo
dell’enoturismo e favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall’Unione Europea a tale
fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione
enologica e cooperando allo sviluppo di queste.
TITOLO II – (ASSOCIATI)
Art.4 (Ammissione – Qualifica di Associato)
1. Possono essere ammessi come associati, con delibera dell’Assemblea Nazionale, i soggetti
senza fini di lucro, con scopo sociale analogo a quello dell’Associazione e che ricomprenda
in ogni caso lo sviluppo dell’enoturismo nel rispettivo territorio, costituiti in forma di
associazioni o di consorzi di aziende produttrici di vino e/o distillati che svolgono attività
di accoglienza enoturistica come attività accessoria.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono affiliare, senza la qualifica di soci, enoteche,
alberghi, ristoranti, produttori di eccellenze gastronomiche tipiche dei rispettivi territori
e diverse dai vini, tour operator, agenzie di viaggio, aziende agrituristiche, associazioni e
consorzi, giornalisti e in generale soggetti che svolgano attività attinenti al settore
enoturistico.
3. Non più di un soggetto a carattere territoriale per ciascuna regione italiana, o per ciascuna
provincia autonoma italiana, potrà essere ammesso come associato.
4. I soggetti di cui al primo comma che intendono associarsi devono farne domanda
all’Associazione allegando il proprio statuto, redatto secondo i principi definiti
dall’Associazione.
5. Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti emanati
dall’Assemblea Nazionale e delle indicazioni programmatiche dell’Assemblea Nazionale.
Art.5 (Diritti ed obblighi degli associati)
1. L’Associazione è ispirata a principi di democrazia e di partecipazione tutti gli associati alla vita associativa sulla base dei diritti e doveri definiti attraverso le norme che regolano l’ordinamento interno dei propri organi e delle attività. 2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno emanati dall’Assemblea Nazionale. 3. Non oltre il trenta aprile di ciascun anno gli associati dovranno comunicare all’Associazione l’elenco dei propri soci, anche ai sensi dell’articolo 8.4; dovranno altresì comunicare senza ritardo all’Associazione le modifiche ai propri statuti e regolamenti, nonché i rinnovi delle cariche sociali. 4. Non oltre il trenta aprile di ciascun anno gli associati dovranno corrispondere la quota associativa annuale (la “Quota”).
Art.6 (Sospensione, esclusione e recesso)
1. L’estinzione della persona giuridica determina la perdita per la stessa della qualifica di
associato dell’Associazione e di tutti i diritti a questa connessi.
2. L’Associazione, con delibera dell’Assemblea Ordinaria, potrà sospendere fino a dodici
mesi un associato che tenga un comportamento contrario alle finalità dell’ente, o
contravvenga alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati o,
infine, non corrisponda la Quota.
3. La sospensione ai sensi del comma 2 che precede non fa venir meno gli obblighi
dell’associato nei confronti dell’Associazione.
4. Nei casi più gravi, l’Associazione, con delibera dell’Assemblea Ordinaria, potrà escludere
un associato che tenga un comportamento gravemente lesivo delle finalità dell’ente e
contravvenga ripetutamente alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti
adottati.
5. Gli associati che non intendano accettare la sospensione o l’esclusione dall’Associazione
potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’esclusione.
6. Ciascun associato ha diritto di recedere dall’Associazione, con effetto dal 31 dicembre
dell’anno in corso, dandone comunicazione in forma scritta non oltre il 31 ottobre di
ciascun anno.
7. Il recesso comunicato oltre la data prevista al comma precedente non avrà effetto sino al
31 dicembre dell’anno successivo.
8. La sospensione, l’esclusione e il recesso comportano l’immediato divieto di uso, a qualsiasi
titolo, dei marchi e del nome dell’Associazione.
TITOLO III
Art.7 (Organi)
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli Organi sociali non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata ed è
informata a criteri di libertà di partecipazione degli associati.
Art.8 (Assemblea Nazionale - composizione e competenze)
1. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vicepresidente.
2. L’Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
3. Ciascun associato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio presidente pro
tempore o, in caso di impedimento di questi, con delega, da un componente del consiglio o
membro della segreteria della persona giuridica associata o da un altro associato non più
di due volte nel triennio.
4. Ogni associato che avrà pagato la totalità delle quote associative ai sensi dell’Art. 5.4 avrà
diritto ad esprimere in Assemblea Nazionale, in proprio o per delega, tanti voti - Diritti di
Voto - quanti sono i propri associati comunicati ai sensi dell’articolo 5.3 o il proprio voto
capitario nei casi previsti dagli artt. 9.8 e 9.9.
5. L’Assemblea ordinaria:
a. determina gli indirizzi dell’Associazione ed emana le direttive generali per il
conseguimento degli scopi sociali;
b. approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, la relativa relazione
finanziaria il bilancio preventivo;
c. elegge il Presidente e il Vicepresidente;
d. elegge il Comitato Esecutivo;
e. elegge il Collegio dei Probiviri e, eventualmente, il Collegio dei Revisori;
f. approva i regolamenti interni e delibera su ogni argomento sottoposto ad essa
dal Comitato Esecutivo;
g. determina, su proposta del Comitato Esecutivo, la Quota e gli eventuali contributi
straordinari;
h. delibera sulla sospensione ed esclusione degli Associati.
6. L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sulla proposta di scioglimento dell’Associazione;
c. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Art.9 (Assemblea Nazionale – convocazione, validità e deliberazioni)
1. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30
giugno.
2. L’Assemblea Nazionale è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, contenente l’indicazione degli
argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal
Comitato Esecutivo o da non meno di tre associati. Il Presidente provvede alla
convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento
dell’Assemblea Nazionale entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il
Vicepresidente o, se nominato, il Presidente del Collegio dei Revisori. In mancanza la
convocazione può essere fatta dall’associazione prima firmataria della richiesta.
4. La convocazione dell’Assemblea Nazionale è effettuata per iscritto, anche con mezzi
telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun socio almeno quindici giorni prima
della data della riunione.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della
data - diversa dalla precedente -, dell’ora e del luogo della seconda convocazione; deve
infine contenere l’indicazione del numero di associati aventi diritto al voto e del
numero degli associati di questi comunicati ai sensi dell’articolo 5.3.
6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
della maggioranza assoluta dei Diritti di Voto ai sensi dell’articolo 8.4 e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei Diritti di Voto presenti o rappresentati.
7. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Diritti di Voto presenti ai sensi
dell’articolo 8.4.
8. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ai
sensi dell’articolo 8.4;
9. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a
maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 8.4,
salvo nel caso di scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio in
cui delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
10. La delibera in caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell’Associazione è redatta
per atto pubblico.
Art.10 (Presidente)
1. L’Assemblea Nazionale degli associati nomina un Presidente che sia produttore di vini
scelto tra gli associati delle Associazioni regionali.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con poteri di firma, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento esecutivo.
4. Il Presidente:
a. promuove, coordina e controlla l’attività dell’Associazione;
b. cura e coordina i rapporti con gli associati;
c. presiede le Assemblee;
d. presiede il Comitato Esecutivo;
e. firma il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Nazionale;
f. firma la relativa relazione finanziaria
g. dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo.
5. Il Presidente inoltre svolge una funzione di raccordo con le istituzioni nazionali, con
l’intento di collaborare all’orientamento e alla regolamentazione normativa del turismo
enogastronomico.
6. Al Presidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea Nazionale.
Art.11 (Vicepresidente)
1. L’Assemblea Nazionale degli associati nomina un Vice-Presidente che sia produttore di
vini scelto tra gli associati delle Associazioni regionali.
2. Il Vicepresidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente ne
assume la funzione, salvo quanto previsto all’articolo 12.14.
5. Al Vicepresidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea nazionale.
Art.12 (Comitato Esecutivo)
1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente
dell’Associazione, da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a
cinque, nominati dall’Assemblea Nazionale tra i Presidenti delle persone giuridiche
associate ed è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vicepresidente; in
mancanza di entrambi il Comitato Esecutivo nomina il presidente della riunione.
3. Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuito un compenso fissato
dall’Assemblea Nazionale.
4. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Comitato Esecutivo:
a. predispone e presenta all’Assemblea Nazionale il Bilancio consuntivo e preventivo;
b. convoca e determina l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale;
c. realizza le iniziative nazionali;
d. predispone i Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
e. vigila sull’uso dei marchi dell’Associazione da parte degli associati;
f. provvede a dare esecuzione agli indirizzi operativi formulati dall’Assemblea Nazionale.
6. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o,
comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre
all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Presidente o, in caso di sua assenza o inattività, il Vicepresidente, convoca il Comitato
Esecutivo non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi
non oltre quindici giorni dalla convocazione. In mancanza la convocazione può essere fatta
dai consiglieri richiedenti.
8. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici,
mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso non oltre cinque giorni prima
della data della riunione.
9. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione, nonché dell’ordine del giorno.
10. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito quando interviene la maggioranza assoluta dei
suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
11. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga
opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti
debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di
intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi
documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
12. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un
segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del
presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
13. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Esecutivo, lo stesso può procedere
alla cooptazione da far ratificare alla successiva Assemblea Nazionale.
14. Il componente del Comitato Esecutivo che non intervenga a tre riunioni consecutive è
ritenuto dimissionario e il Comitato Esecutivo può procedere alla sua sostituzione ai sensi
dell’Art. 12.13.
15. Qualora si verifichi la vacanza di almeno la metà dei suoi componenti, l’intero Comitato
Esecutivo s’intende decaduto e deve procedersi, ai sensi dell’articolo 8.5.c, alle nuove
nomine.
Art.13 (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale, con
scrutinio segreto; deve controllare e garantire l’applicazione dello Statuto e redimere i
contrasti sorti in seno all’Associazione.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono scelti tra
personalità di comprovata autorevolezza.
3. Il Collegio elegge nel suo seno un presidente, il quale ha il compito di convocare le riunioni
ed è il destinatario delle comunicazioni dell’Assemblea dei Soci e degli associati.
4. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere il suo giudizio non oltre due mesi dal
momento in cui gli è chiesto, dandone notizia per iscritto alle parti aventi causa ed
all’Assemblea Nazionale.
Art.14 (Collegio dei Revisori)
1. Se nominato, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
scelti fra non soci.
2. Un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori
Legali.
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni ed esercita i poteri previsti dalla legge; in
particolare redige una relazione illustrativa del Bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori assiste alle adunanze dell’Assemblea Nazionale.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
TITOLO IV – (PATRIMONIO)
Art.15 (Patrimonio)
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
3. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art.16 (Marchio)
Nello svolgimento della propria attività e per la promozione delle proprie manifestazioni,
l’Associazione e gli associati utilizzano i marchi approvati dall’Assemblea, nel rispetto del
regolamento.
I marchi dell’Associazione non potranno essere usati, né dagli associati, né dall’Associazione,
per scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto, dai
regolamenti o da direttive emanate dall’Assemblea Nazionale.
Nessun soggetto potrà usare tali marchi senza l’autorizzazione scritta dell’Assemblea
Nazionale, secondo le modalità da essa stabilite.
Art.17 (Esercizio Finanziario)
1. L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il Comitato Esecutivo redige il conto consuntivo
relativo all’esercizio precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
TITOLO V – (SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.18 (Scioglimento)
L’Assemblea Straordinaria che deliberi lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 8.7 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ha l’obbligo di devolvere il patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti o istituzioni senza finalità di lucro che curino lo sviluppo e la diffusione dell’enoturismo.
Art.14 (Le Associazioni Regionali)
concordate tra l’Associazione nazionale e le Associazioni Regionali. Le Associazioni Regionali, sono costituite senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica
di una stessa regione, hanno lo scopo di sviluppare l’enoturismo nel proprio territorio, in maniera autonoma e con propri organi. Ogni Associazione Regionale è regolata da un proprio Statuto, redatto ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto. Ogni Associazione Regionale, seppur associata all’Associazione Nazionale “Movimento Turismo del Vino” ha e mantiene una propria
autonomia patrimoniale ed amministrativa ed è responsabile della propria gestione effettuata dai propri organi dirigenti a tutti gli effetti civili, amministrativi e fiscali. Le Associazioni Regionali sono comunque tenute alla conoscenza ed osservanza del presente Statuto e di tutti i Regolamenti che saranno emanati dall’Assemblea Nazionale dei Soci. Tutte le iniziative e le attività approvate dall’Assemblea Nazionale dei Soci costituiscono primarie scelte delle Associazioni Regionali e dei loro associati ai quali si dovranno obbligatoriamente attenere nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Gli organi minimi di ogni Associazione Regionale sono:
· l’Assemblea Regionale dei Soci;
· il Presidente
Ogni Associazione regionale ha l’obbligo di trasmettere all’Associazione nazionale:
· l’elenco dei Soci esistenti al momento in cui entra a far parte dell’Associazione Nazionale;
· tutte le variazioni intervenute successivamente sia nella compagine sociale che nell’organico
amministrativo, entro trenta giorni dalla data di variazione;
· le comunicazioni circa i propri orientamenti e le proprie iniziative.
TITOLO IV – (PATRIMONIO)
Art.15 (Patrimonio)
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da quanto segue:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art.16 (Marchio)
L’Associazione, per lo svolgimento della sua attività e per la promozione delle proprie manifestazioni, si avvale dei marchi allegati in calce al presente Statuto. Il marchio e/o i marchi dell’Associazione non potranno essere usati da alcun socio dell’Associazione per scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto, dai Regolamenti, o da direttive emanate dall’Assemblea Nazionale dei Soci. Nessun altro individuo, società, associazione potrà usare tali marchi senza l’autorizzazione scritta ed i permessi dati dall’Assemblea Nazionale dei Soci, secondo le modalità da essa stabilite.
Art.17 (Esercizio Finanziario)
L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell’esercizio il Comitato Esecutivo redige il Conto Consuntivo ed entro il mese di dicembre successivo predispone il Bilancio Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
TITOLO V – (SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.18 (Scioglimento)
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea che lo delibera ai sensi dell’art.8 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti o istituzioni che curino senza finalità di lucro lo sviluppo e la diffusione dell’enoturismo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, L. 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.19 (Regolamento)
L’Assemblea dei Soci, qualora le esigenze di conduzione dell’Associazione lo richiedano, predisporrà un Regolamento Esecutivo.
Art.20 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni altra legge in materia.